11 Marzo 2022
Contributo a fondo perduto e credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere

Contributo a fondo perduto e credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere

Presentazione delle domande
L’art. 1 del DL 6.11.2021 n. 152, conv. L. 29.12.2021 n. 233, ha previsto un contributo a fondo perduto e un credito d’imposta a favore delle imprese alberghiere e del settore turistico per la riqualificazione e la digitalizzazione delle strutture.
 
SOGGETTI BENEFICIARI
Le agevolazioni spettano alle:
  • imprese alberghiere;
  • imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006 e dalle norme regionali;
  • imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Tali soggetti devono:
  • essere proprietari degli immobili presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico;
  • gestire, in virtù di un contratto regolarmente registrato, un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi.
Requisiti
Al momento di presentazione della domanda, i soggetti devono essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese. Al riguardo è stato chiarito che:
  • possono presentare la domanda anche le imprese regolarmente iscritte al Registro delle imprese ma temporaneamente sospese per l’emergenza pandemica, dimostrando che la sospensione è avvenuta durante lo stato emergenziale;
  • è necessaria l’iscrizione nel Registro delle imprese commerciali come “operatore turistico”;
  • l’attività ricettiva o turistica deve assumere carattere professionale, principale e prevalente.
Inoltre, l’impresa richiedente deve:
  • essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC); è possibile tuttavia presentare l’istanza anche con DURC irregolare, fermo restando che sarà assegnato un termine per la regolarizzazione dello stesso;
  • essere in regola con la normativa antimafia vigente;
  • essere in situazione di regolarità fiscale;
  • possedere i requisiti richiesti dalla data di presentazione della domanda e mantenerli fino a cinque anni successivi all’erogazione dell’agevolazione (pena la decadenza). 
Esclusioni
Sono escluse le imprese in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria.
INTERVENTI AGEVOLABILI
Sono agevolabili i seguenti interventi:
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti;
  • l’acquisto di mobili e componenti d’arredo (inclusa l’illuminotecnica) a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno dei suddetti interventi e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi;
  • relativamente agli stabilimenti termali, la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • gli interventi di digitalizzazione di cui all’art. 9 co. 2 del DL 83/2014; sono esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale.
Termini di avvio e conclusione dei lavori
A pena di decadenza dall’agevolazione, gli interventi devono, tra l’altro:
  • iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari;
  • essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è ulteriormente prorogabile, a richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi entro il 31.12.2024.
SPESE AGEVOLABILI
L’elenco delle spese agevolabili è contenuto nell’avviso Min. Turismo 4.2.2022.
Con l’avviso Min. Turismo 11.2.2022 sono stati inclusi tra gli interventi di incremento dell’efficienza energetica anche:
  • le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento.
Rientrano nell’agevolazione anche le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi agevolabili (ad esclusione dell’acquisto di mobili e componenti d’arredo), comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.
Sono invece escluse, tra l’altro, le spese obbligatorie a norma di legge.

PROFILI TEMPORALI
Sono agevolabili le spese sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, per gli interventi:
  • realizzati dal 7.11.2021 al 31.12.2024;
  • avviati dopo l’1.2.2020 e non ancora conclusi al 7.11.2021, a condizione che le relative spese siano sostenute dal 7.11.2021.
Per gli interventi conclusi prima del 7.11.2021 si applica, nei limiti delle risorse disponibili, il credito d’imposta nella misura del 65% previsto dall’art. 79 del DL 104/2020.
 
Attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione, rilasciata alternativamente:
  • dal presidente del collegio sindacale;
  • da un revisore legale iscritto nel relativo Registro;
  • da un professionista iscritto nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, oppure dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro;
  • dal responsabile del CAF.
AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni si sostanziano in:
  • un credito d’imposta, riconosciuto fino all’80% delle spese sostenute;
  • un contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute.
Il contributo a fondo perduto spetta per un importo massimo pari a 40.000,00 euro, che può tuttavia essere aumentato anche cumulativamente:
  • fino ad ulteriori 30.000,00 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
  • fino ad ulteriori 20.000,00 euro, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l’imprenditoria femminile dall’art. 53 del DLgs. 198/2006, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani (ossia da persone con età compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda), per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani ed i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
  • fino ad ulteriori 10.000,00 euro, per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’importo del contributo a fondo perduto non può essere in ogni caso superiore al limite massimo di 100.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Trattamento fiscale
Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto:
  • non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Cumulabilità
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono tra loro cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto per i suddetti interventi.

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
Per accedere alle agevolazioni le imprese interessate devono presentare apposita domanda.

Presentazione delle istanze
La domanda può essere presentata:
  • dalle ore 12:00 del 28.2.2022 alle ore 17:00 del 30.3.2022;
  • esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma on line di Invitalia (www.invitalia.it) mediante un’identità digitale (SPID, CNS, CIE);
  • utilizzando la modulistica pubblicata il 21.2.2022 sul sito di Invitalia;
  • dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dagli intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98.
Il richiedente deve inoltre essere in possesso di una firma digitale e di un indirizzo PEC.
 
Modifica della domanda
In linea generale, entro il termine finale di presentazione delle domande, è possibile modificare o integrare una domanda già presentata, ma in questo caso verrà attribuito un nuovo protocollo e un nuovo ordine cronologico.
Riconoscimento degli incentivi
Gli incentivi sono attribuiti:
  • secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (rileva la data e l’orario di invio delle domande, ovvero quello dell’ultimo documento inserito o modificato qualora si tratti di documento obbligatorio per provare il possesso dei requisiti richiesti);
  • nel limite delle risorse disponibili.
MODALITA' DI UTILIZZO DELLE AGEVOLAZIONI
Credito d'imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, presentato esclusivamente trami- te i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro il 31.12.2025;
  • nei limiti dell’importo concesso dal Ministero del Turismo;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
Il credito d’imposta può essere inoltre ceduto, con i medesimi limiti previsti per la cessione dei “bonus edilizi”.
 
Contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto è erogato:
  • a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate nell’istanza;
  • in un’unica soluzione;
  • a conclusione dell’intervento.
È tuttavia possibile ricevere, previa domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo, a fronte del rilascio di idonea garanzia fideiussoria o cauzione.
 
DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

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