04 Aprile 2020
DECRETO CURA ITALIA: LOCAZIONE COMMERCIALE E CREDITO DI IMPOSTA

DECRETO CURA ITALIA: LOCAZIONE COMMERCIALE E CREDITO DI IMPOSTA

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti esclusivamente nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)
L’agevolazione si applica nei confronti dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa, pertanto, restano esclusi ad esempio liberi professionisti e artisti (anche qualora usufruissero di un immobile C/1), e si riferisce esclusivamente alle locazioni, senza fare riferimento ad alcuna specifica tipologia di contratto di locazione, di immobili in categoria C/1 (indipendentemente dalla metratura del locale oggetto di locazione). Pertanto, ai soggetti che esercitano un’attività d’impresa utilizzando un immobile in categoria C/1 ma in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione (esempio comodato) non spetterà alcun credito d’imposta.

Il credito spetta per il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Si vedrà poi se il successivo decreto previsto per questo mese (aprile) lo estenderà.

L’agevolazione non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra le quali ad esempio farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.) individuate con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 sull’intero territorio nazionale).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, dal 25 marzo.

Nella circolare 8/E, pubblicata il giorno 03 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune risposte ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti  con oggetto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

CIRCOLARE 8/E DEL 03/04/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISPOSTE A QUESITI

L’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate non prevede la possibilità di agevolarsi del credito d'imposta sull'affitto se non si paga il canone di locazione di marzo e il bonus è concesso esclusivamente per i locali C/1, cioè negozi e botteghe.

La norma in realtà non dispone in maniera specifica che il pagamento del canone di locazione (di marzo) sia di fatto un requisito vincolante ai fini dell'ottenimento del bonus ma l'agenzia delle entrate su questo punto la vede in maniera diversa e nella circolare (al punto 3.1) risponde in maniera molto chiara alla questione indicando che la disposizione «ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo».
 
Solo gli affittuari di negozi e botteghe beneficiano dell'agevolazione. Nella circolare 8/E, l'agenzia in merito al quesito circa la possibilità di ottenere il bonus in caso di contratti di locazione di immobili D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) circoscrive l'ambito oggettivo dell'agevolazione ai soli locali C/1 (negozi e botteghe). Nella circolare infatti viene specificato che il decreto indica espressamente i soli C/1 e restano dunque esclusi dal credito d'imposta «i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8».

 

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