01 Marzo 2018
LEGGE ANTISPRECHI

LEGGE ANTISPRECHI

NUOVE REGOLE PER LE CESSIONI GRATUITE
L’art. 1, c. 208 della legge di Bilancio 2018 introduce nuove regole in merito alla CESSIONE GRATUITA di determinate categorie di beni, intervenendo sulle disposizione presentate dalla legge 166/2016 “LEGGE ANTISPRECHI” per facilitare il recupero e la donazione di eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale.
Secondo tali nuove regole la presunzione di cessione ai fini Iva, non viene applicata a:
  • Eccedenze alimentari e farmaceutiche;
  • Medicinali inutilizzati;
  • Articoli di medicazione;
  • Prodotti per l’igiene e la cura della casa o della persona; integratori alimentari; presidi medico-chirurgici; prodotti di cancelleria e cartoleria non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.
In capo al donatore viene riconosciuto l’onere di trasmettere, entro il 5 del mese successivo, una comunicazione telematica all’Amministrazione Finanziaria e al comando della Guardia di Finanza in cui vengono elencate le cessioni gratuite effettuate con riferimento a ogni mese. Al contrario, è esonerato dall’obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili e per le cessioni che singolarmente siano di un valore non superiore a 15.000 euro.
Infine, l’ente donatario dovrà rilasciare una dichiarazione trimestrale delle donazioni ricevute, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto e l’impegno all’utilizzo dei prodotti ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali. Tale disciplina di favore è prevista infatti per le sole cessioni in favore di enti pubblici ed enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

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