L’art. 1, c. 208 della legge di Bilancio 2018 introduce nuove regole in merito alla CESSIONE GRATUITA di determinate categorie di beni, intervenendo sulle disposizione presentate dalla legge 166/2016 “LEGGE ANTISPRECHI” per facilitare il recupero e la donazione di eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale.
Secondo tali nuove regole la presunzione di cessione ai fini Iva, non viene applicata a:
Secondo tali nuove regole la presunzione di cessione ai fini Iva, non viene applicata a:
- Eccedenze alimentari e farmaceutiche;
- Medicinali inutilizzati;
- Articoli di medicazione;
- Prodotti per l’igiene e la cura della casa o della persona; integratori alimentari; presidi medico-chirurgici; prodotti di cancelleria e cartoleria non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.
In capo al donatore viene riconosciuto l’onere di trasmettere, entro il 5 del mese successivo, una comunicazione telematica all’Amministrazione Finanziaria e al comando della Guardia di Finanza in cui vengono elencate le cessioni gratuite effettuate con riferimento a ogni mese. Al contrario, è esonerato dall’obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili e per le cessioni che singolarmente siano di un valore non superiore a 15.000 euro.
Infine, l’ente donatario dovrà rilasciare una dichiarazione trimestrale delle donazioni ricevute, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto e l’impegno all’utilizzo dei prodotti ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali. Tale disciplina di favore è prevista infatti per le sole cessioni in favore di enti pubblici ed enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.
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