21 Gennaio 2020
DETRAZIONE IRPEF 19%

DETRAZIONE IRPEF 19%

MODALITA’ DI PAGAMENTO TRACCIABILE E PARAMETRAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO
A decorrere dall’1 gennaio 2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
  • bonifico bancario o postale;
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità
La disposizione non si applica:
  • alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Dall’1 gennaio 2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:
  • per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.
Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie;
  • spese per la pratica sportiva dei ragazzi.
Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo
Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):
  • gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);
  • le spese mediche, sanitarie e riferite ad acquisto di medicinali.
Reddito complessivo
A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.
Si deve, invece, tenere conto:
  • del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);
  • dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).

Richiedi informazioni