24 Maggio 2021
PIÙ TEMPO AL 110%!

PIÙ TEMPO AL 110%!

NUOVA PROROGA DEL SUPERBONUS PER CONDOMINI, IACP E PERSONE FISICHE PROPRIETARIE DI INTERI EDIFICI

Il superbonus del 110% è stato ulteriormente prorogato per i condomini, gli IACP e per le persone fisiche uniche proprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari.
Lo prevede l’art. 1 comma 3 del DL 6 maggio 2021 n. 59, pubblicato nella G.U. n. 108/2021, recante le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, con il quale sono stati modificati i commi 3-bis e 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

Per gli interventi effettuati dai condomini (siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici), in particolare, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (ciò a prescindere dallo stato di completamento degli interventi). Precedentemente alla modifica introdotta dal DL 59/2021, infatti, per i condomini il termine finale di sostenimento delle spese era fissato al 30 giugno 2022 e soltanto nel caso in cui in detta data gli interventi fossero realizzati per almeno il 60% dell’intervento complessivo il termine poteva slittare al 31 dicembre 2022.

Con riguardo agli immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario persona fisica (o in comproprietà da più persone fisiche pro indiviso), al fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Se l’edificio interamente posseduto da un’unica persona fisica, o da più persone fisiche in comproprietà pro indiviso, è composto da 5 o più unità immobiliari distintamente accatastate, per le spese sostenute per gli interventi agevolati effettuati sulle sue parti comuni continua a non spettare il superbonus del 110%.

Per quanto riguarda le spese sostenute per interventi agevolati volti alla riqualificazione energetica (commi da 1 e 3 dell’art. 119 del DL 34/2020) effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP) ed “enti equivalenti”, il termine finale di sostenimento delle spese è posposto al 30 giugno 2023 (era precedentemente fissato al 31 dicembre 2022) con riguardo alle spese che concernono la generalità degli interventi agevolati.
Il termine è ulteriormente ampliato di sei mesi (31 dicembre 2023) relativamente alle spese che concernono quegli interventi agevolati che risultano realizzati entro il 30 giugno 2023 per almeno il 60% dell’intervento complessivo (nuovi commi 3-bis e 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020).

Le suddette proroghe non riguardano, tuttavia, gli edifici unifamiliari, le unità immobiliari di edifici plurifamiliari e gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (appartamenti) nei condomini per i quali l’agevolazione del 110% continua a competere per le spese relative agli interventi agevolati sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 ai sensi dell’art. 119 commi 1 e 4 del DL 34/2020.
L’estensione della finestra temporale dell’agevolazione, inoltre, non riguarda le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, le ONLUS, le ODV e le APS iscritte negli appositi registri e le associazioni e società sportive dilettantistiche (per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).


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