11 Febbraio 2022
CREDITO D’IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE TURISTICHE

CREDITO D’IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE TURISTICHE

Art. 1 D.L. 6 Novembre 2021, n. 152
Il contributo in forma di credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono finalizzati a migliora-re la qualità dell'offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Istanze
L’istanza, da parte delle imprese interessate andrà presentata al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’Avviso in oggetto (entro il 22 febbraio 2022).
Gli incentivi sono attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo pubblicherà l'elenco dei beneficiari.

Beneficiari
Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta, previsti dal decreto Legge del 6/11/2021, n.152, sono rivolti ai seguenti soggetti:
  • imprese alberghiere;
  • strutture che svolgono attività agrituristica;
  • strutture ricettive all'aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
I soggetti beneficiari devono:
  • gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato da allegare obbligatoriamente alla domanda un'attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
  • essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o servizio turistico.
Interventi ammessi
Sono considerati ammissibili i seguenti interventi:
  • interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture;
  • interventi di riqualificazione antisismica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Testo unico delle imposte sui redditi (interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari);
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del dpr 24 luglio 1996, n. 503;
  • interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5), del dpr 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di attrezza-ture e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui ai punti precedenti, e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell'ammortamento degli stessi;
  • gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale.
L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Incentivi riconosciuti
Ai soggetti suddetti è riconosciuto un incentivo nella forma del credito d'imposta fino all'80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi realizzate a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 nonché per quelli avviati dopo il 1 febbraio 2020 e non ancora conclusi a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.
L'avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti.
Le spese dell'intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.
Può essere riconosciuto inoltre un contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi ammissibili realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro, fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta.
Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

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