28 Gennaio 2019
HAI DUBBI IN MERITO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

HAI DUBBI IN MERITO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
DOMANDA:
Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all’esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC? Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo?
RISPOSTA:
Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente. A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali. Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.
 
DOMANDA:
Quando devo emettere la fattura elettronica e quando inviarla al sistema di interscambio?
RISPOSTA:
Per tali fatture è espressamente disposto che:
  • la fattura si intende emessa solo se è stata trasmessa al SdI e non è stata scartata da quest'ultimo;
  • la data di emissione (ai fini dell'esigibilità dell'imposta) coincide con la data riportata sul documento (provv. n. 89757/2018), fermo restando che la fattura deve essere trasmessa al SdI entro il giorno in cui l'operazione si considera effettuata, ex art. 6 del DPR 633/72
La fattura elettronica (come prima già succedeva per quella cartacea) è emessa nei termini indicati dall’art. 21 c. 4 del dpr 633/72.
Sino al 30/06/2019
In particolare, sino al 30/06/2019, la fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione (in genere consegna dei beni mobili in caso di cessione di beni e pagamento del corrispettivo per i servizi). E’ valida la fattura emessa entro le ore  24:00 del giorno in cui l’operazione si considera effettuata.
Per semplificare la prima applicazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, sino al 30/06/2019, è stata prevista la disapplicazione delle sanzioni per coloro che emettono la fattura, in ritardo ma entro il termine previsto per la prima liquidazione dell'imposta.
Dal 01/07/2019
Invece dal 01/07/2019 entra in vigore il nuovo art. 21 c. 4 che prevede al primo periodo che la fattura è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (e non più al momento dell’effettuazione dell’operazione).
 
DOMANDA:
Quali sono i termini di detrazione IVA?
RISPOSTA:
I termini di detrazione IVA decorrono a partire dalla data di ricezione del documento.
Con la fatturazione elettronica la data di ricezione coincide con:
  • la data attestata dai canali telematici utilizzati per la ricezione (PEC o canali di colloquio con il SdI);
  • la data di presa visione del documento elettronico nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, se il canale telematico per la ricezione del soggetto ricevente risulta inattivo o non funzionante e il recapito non è stato possibile per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio;
  • la data di messa a disposizione del documento nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, se il destinatario è un privato consumatore, un soggetto che si avvale del regime di vantaggio (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o del regime forfetario (art. 1 della L. 190/2014), ovvero un produttore agricolo in regime di esonero (art. 34 co. 6 del DPR 633/72)
Tale diritto sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, vale a dire, a norma dell'art. 6 co. 5 del DPR 633/72, nel momento in cui, a sua volta, sorge per l'Erario il diritto di percepire il tributo e la fattura è nella disponibilità del contribuente.
Si ponga il caso di un imprenditore (che effettua le liquidazioni dell'imposta mensilmente) che acquisti dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese. L'imposta a credito, relativa a tale cessione di beni, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre i) i beni sono stati consegnati e ii) la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.
Il medesimo soggetto, che avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017 non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.
Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo - avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 - riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018 (pur nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017).
Il medesimo imprenditore in relazione allo stesso acquisto potrà detrarre l'imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018, l'imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese; qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.
Il diritto alla detrazione dell'imposta si esaurisce cioè:
  • per gli acquisti e le importazioni la cui esigibilità è sorta a partire dall'1.1.2017, allo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è venuto in essere.
DOMANDA:
Quando deve essere applicata la marca da bollo sulla fattura (assolta in maniera virtuale nel caso delle fatture elettroniche)?
RISPOSTA:
La marca da bollo da euro 2,00, va applicata in tutte le casistiche sotto indicate, se l’importo del documento supera euro 77,47:
  • Fatture non imponibili, ad eccezione di quelle relative alle esportazioni dirette, indirette, triangolari di merci e nelle cessioni merci intracomunitarie . Quindi la marca di bollo va’ applicata anche nelle cessioni ad esportatori abituali, ed alle cessioni  assimilate alle esportazioni (articolo 8-bis);
  • Fatture esenti (da esempio prestazioni mediche;
  • Fatture escluse (da esempio interessi moratori);
  • Fatture non soggette o fuori campo Iva
Se la fattura contiene congiuntamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, il bollo è dovuto se l’ammontare di questi ultimi è superiore ad euro 77,47.
 
QUADRO DI INSIEME
La seguente tabella riassume l'applicazione dell'imposta di bollo per le fatture.
Regime IVABollo di 2,00 euro
(se somma >77,47)
Operazioni imponibiliNO
Operazioni in reverse chargeNO
Operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72SI
Esportazioni art. 8 del DPR 633/72NO
Operazioni assimilate alle esportazioni art. 8-bis del DPR 633/72SI
Cessioni intra UENO
Servizi internazionali art. 9 co. 1 del DPR 633/72NO
Operazioni escluse da IVA ad esempio ex art. 15 del DPR 633/72SI
Operazioni fuori campo IVASI
Operazioni soggette al regime dei minimi ex DL 98/2011SI
Operazioni soggette al regime forfettario ex L. 190/2014SI
Operazioni non imponibili ex art. 8 lettera c)SI
 

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