03 Marzo 2020
MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19 (CORONAVIRUS)

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19 (CORONAVIRUS)

La normativa di riferimento è il D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19.
In particolare il decreto prevede che quegli individui che hanno transitato dal 1° febbraio 2020 nei comuni individuati come località interessate dalle misure urgenti di contenimento del contagio, qui di seguito elencate:
  • Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini
  • Regione Veneto: a) Vo'
sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini di consentire alle autorità sanitarie competenti l’adozione delle misure necessarie, quali ad esempio la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da imputarsi a malattia o ad altro istituto previsto dai contratti collettivi.

Si ricorda la responsabilità dei dipendenti in ordine alla rigorosa osservanza della misura indicata come permanenza domiciliare dall’autorità competente.

Tra le misure adottate dal D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6 e le ulteriori disposizioni attuative del DPCM del 25 Febbraio 2020, è stabilito che la modalità di Lavoro Agile (Smart Working) disciplinata dagli articoli 18-23, L. 81/2017, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22, L. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito Inail.

Il Ministero del lavoro ha precisato che in questi casi, l’accordo individuale, normalmente adottato, è sostituito da un’autocertificazione attestante che il lavoro agile si riferisce a un soggetto appartenente a una delle aree a rischio.

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