18 Gennaio 2022
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE

PROROGA DEI BONUS E PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - PROROGA
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la de­tra­zio­ne IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immo­biliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
 
PROROGA DELLA DETRAZIONE C.D. “BONUS MOBILI”
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patri­monio edilizio iniziati dall’1.1.2021.
Il limite mas­si­mo di spesa detraibile è pari a 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022; 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.
 
INTERVENTI ANTISISMICI (SISMABONUS) - PROROGA
Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - PROROGA
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, al­tresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detra­zioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.

NUOVA DETRAZIONE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
La detrazione, in particolare:
  • spetta nella misura del 75%;
  • spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.
La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
  • 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nel­­le singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano fun­zionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.
Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

PROROGA DEL C.D. "BONUS FACCIATE"
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.
 
PROROGA DEL C.D. “BONUS VERDE”
È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.
La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

BONUS COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.

OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO
Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:
  • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
  • amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le pre­dette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quel­la spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
  • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spe­se e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spet­tanza del beneficio;
  • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di con­for­mità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

 

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