23 Aprile 2025
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022

INVIO DELLA DOMANDA DI RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI FINO AL 30 APRILE

L’art. 3-bis del DL 202/2024, conv. L. 15/2025, ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022, riservata ai soggetti che avevano presentato la domanda entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.
Non sono pertanto riammessi i debitori che hanno pagato puntualmente le rate, per i quali rimane l’obbligo di pagare le rate stesse come da piano originario.
Tale rottamazione riguardava i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e comportava lo stralcio di interessi (sia quelli compresi nei carichi sia quelli di mora), aggi e sanzioni.
Per quanto riguarda la procedura, bisogna tenere a mente i seguenti termini:
- entro il 30 aprile occorre trasmettere la domanda;
- entro il 30 giugno ci sarà la liquidazione d’ufficio degli importi da pagare;
- il 31 luglio scade il termine di pagamento della prima rata o della totalità delle somme.
Le successive rate scadono il 30 novembre 2025, poi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 (art. 3-bis comma 2 del DL 202/2024).

Onde mantenere i benefici della rottamazione occorre il tempestivo e integrale pagamento della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.
Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Il debitore, accedendo nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, può verificare quali sono i carichi che possono beneficiare della riammissione. Il servizio propone in automatico solo le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto dell’originaria domanda di rottamazione, per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione (non trattandosi di una nuova rottamazione, non è possibile aggiungere carichi non compresi nelle originarie domande).

La trasmissione può avvenire solo in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della c.d. “identità digitale” attraverso l’area pubblica.
Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.
È possibile specificare se si trasmette la domanda in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/erede, nonché in qualità di obbligato solidale o comunque di soggetto tenuto a trasmettere la domanda in virtù di una riorganizzazione aziendale.

Se si vuole inserire nella richiesta di riammissione tutti i documenti inclusi nelle precedenti domande di rottamazione basta cliccare sulla voce “Seleziona tutti”.
In alternativa, è possibile selezionare il numero di documento e scegliere nella “maschera” proposta di includerlo interamente o per singolo carico

Sembra possibile non solo la scelta di quali cartelle di pagamento/avvisi di accertamento/avvisi di addebito contenuti nella singola domanda di rottamazione includere nella riammissione, ma anche la scelta di quali debiti, contenuti nel singolo carico, riammettere.

Si pensi alla cartella di pagamento che portava a riscossione diversi ruoli, ad esempio su due annualità IVA.
Così facendo, il debitore può, ad esempio, rottamare un carico e continuare o iniziare il contenzioso con riferimento a un altro. Si pensi alla situazione in cui, per alcuni carichi, si ritenga maturata la prescrizione e per questa ragione sia opportuno il ricorso contro l’intimazione ad adempiere nel frattempo notificata.

Il debitore può anche avere interesse a presentare diverse domande: per ciascuna verrà notificata una distinta liquidazione con annesso piano di dilazione (pare che il sistema di trasmissione consenta questa possibilità).
Ove il debitore non avesse i fondi per onorare tutte le rate, l’inadempienza non comprometterebbe gli interi carichi oggetto di riammissione, ma solo i carichi inerenti alla domanda la cui rata non è stata pagata.


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