14 Febbraio 2022
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Emergenza epidemiologica da Coronavirus - D.L. 27/01/2022 n. 4 (c.d. decreto "SOSTEGNI-TER)
Con l’art. 2 del DL 4/2022 viene previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che:
  • svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante specifici codici ATECO;
  • hanno sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate;
  • hanno un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
  • hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.​​
MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come di seguito specificato:
  • 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di euro.
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO
Le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento dello stesso Ministero.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

LIMITI COMUNITARI
I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, dal regolamento UE 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.
 

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