18 Febbraio 2022
DAL 28 FEBBRAIO ISTANZE PER CONTRIBUTO E TAX CREDIT ALBERGHI!

DAL 28 FEBBRAIO ISTANZE PER CONTRIBUTO E TAX CREDIT ALBERGHI!

Rileva l’ordine cronologico di presentazione previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse disponibili.
Il Ministero del Turismo ha comunicato la TEMPISTICA di avvio e accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle istanze ai fini del contributo e del credito d’imposta per le imprese turistiche, disciplinato dall’art. 1 del DL 152/2021.
  • a partire dal giorno 21 febbraio 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
  • a partire dalle ore 12 del 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format on line, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.
Gli incentivi sono attribuiti secondo l’ORDINE CRONOLOGICO delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse disponibili.
L’esaurimento delle risorse sarà comunicato con Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del  Turismo pubblica poi l’elenco dei beneficiari.

Si ricorda che l’art. 1 commi 1-17 del DL 152/2021 convertito prevede il riconoscimento di alcune agevolazioni per le imprese turistico-ricettive in relazione a interventi edilizi e di digitalizzazione effettuati, in linea generale, dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del DL) e fino al 31 dicembre 2024.
In particolare, è previsto il riconoscimento di:
  • un credito d’imposta pari all’80% degli interventi di ristrutturazione espressamente indicati;
  • un contributo a fondo perduto sui medesimi interventi fino al 50% delle spese sostenute, fino a 40.000 euro (incrementabile in presenza di determinati requisiti), fruibile anche indipendentemente dal suddetto credito d’imposta.
Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo il principio di competenza.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata alternativamente:
  • dal presidente del collegio sindacale;
  • da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;
  • da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
  • dal responsabile del CAF.

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