08 Febbraio 2023
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI - LEGGE DI BILANCIO 2023

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI - LEGGE DI BILANCIO 2023

COME PRESENTARE LA DOMANDA: REQUISITI, BENEFICI E DECADENZA
L’art. 1 co. 231 - 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.
Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.

BENEFICI
La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo (a seconda del fatto che quanto intimato nella cartella di pagamento sia o meno stato pagato nei termini).
Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall’1.1.2022.
Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.

PROCEDURA
La procedura inizia con una domanda presentata dal debitore a cui segue la liquidazione degli importi ad opera dell’Agente della riscossione.
La rottamazione si perfeziona solo se i pagamenti avvengono per l’esatto ammontare e nei termini previsti.
Domanda
La domanda va presentata dal contribuente mediante l’applicazione informatica predisposta dall’Agente della riscossione.
Il termine decadenziale per la domanda scade il 30.4.2023.
Effetti
Con la presentazione della domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso nei confronti dell’Erario.
Di conseguenza, non possono essere iniziate azioni cautelari (fermi, ipoteche) né tanto meno esecutive (pignoramenti). Rimangono i fermi e le ipoteche in essere.
Possono essere sbloccati i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per gli importi superiori a 5.000,00 euro, di norma sono bloccati in presenza di ruoli scaduti.
Dal giorno in cui è presentata la domanda sino al 31.7.2023 sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni dei ruoli in essere.
Inoltre, può essere rilasciato il DURC.
Liquidazione degli importi
La liquidazione degli importi, con eventuale suddivisione in rate, avviene a cura dell’Agente della riscossione.
Il termine per comunicare la liquidazione scade il 30.6.2023.
Sempre entro il 30.6.2023 va notificato l’eventuale diniego di definizione.
Versamenti
Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:
  • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, scadenti il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
  • le altre, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno successivo.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione. Per i tardivi versamenti c’è una tolleranza di cinque giorni.
Il pagamento può avvenire secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione degli importi, quindi ad esempio mediante domiciliazione bancaria, bollettini precompilati oppure presso gli uffici dell’Agente della riscossione.

DECADENZA
La rottamazione si perfeziona con l’esatto e tempestivo pagamento delle somme oppure di tutte le rate.
Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione. Per i tardivi versamenti c’è una tolleranza di cinque giorni.
Riemerge quindi il debito a titolo di sanzioni amministrative, interessi compresi nei carichi, interessi di mora e aggi di riscossione.
È possibile presentare domanda di dilazione del debito residuo, secondo le regole ordinarie.

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