RIMANE AL 31 MARZO IL TERMINE PER STIPULARE LE POLIZZE CATASTROFALI
Il Ddl. di conversione del DL 202/2024, su cui la Camera ha votato la fiducia, ha disposto il rinvio solo per le imprese di pesca e acquacolturaResta poco più di un mese alle imprese interessate per stipulare le polizze per i danni causati da calamità naturali.
Il testo del Ddl. di conversione del decreto c.d. “Milleproroghe”, divenuto definitivo con il voto di fiducia incassato alla Camera, conferma il termine del 31 marzo 2025 (senza ulteriori rinvii) fissato dallo stesso decreto. Il termine originario era il 31 dicembre 2024, come stabilito dall’art. 1 commi 101 - 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) che ha introdotto l’obbligo.
Questa dilazione si è resa necessaria perché manca il decreto attuativo: una bozza era stata sottoposta al Consiglio di Stato, che aveva evidenziato la necessità di alcuni approfondimenti funzionali alla sua attuazione pratica. Inoltre, lo schema di decreto, nella sua prima versione, prevedeva che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovesse avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione, termine che nella versione definitiva, considerati i tempi ristretti, dovrebbe necessariamente essere ridotto. Si attende, dunque, un testo che recepisca le osservazioni del Consiglio di Stato.
La legge di conversione del Milleproroghe ha previsto un rinvio per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura, che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025.
L’introduzione dell’obbligo in questione, si ricorda, nasce con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Sono interessate dall’obbligo le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., ma sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1comma 515 ss. della L. 234/2021.
Sotto il profilo oggettivo, le polizze:
- riguardano i beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali;
- coprono i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
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