Con la legge di bilancio 2025, ai commi 31-36 dell’articolo 1, è stato riproposto il regime fiscale agevolato dell’assegnazione o cessione dei beni ai soci entro il prossimo 30/09/2025.
Tale regime prevede, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, per le società di capitali e per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano entro il 30 settembre 2025 in società semplici, la possibilità di versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sui beni non strumentali assegnati o ceduti ai soci.
Inoltre, in merito alla qualifica dei soci, la norma prevede come condizione necessaria la loro registrazione nel libro dei soci, quando prescritto, entro il 30 settembre 2024.
L’imposta sostitutiva è pari all’8% o al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti, mentre l’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile viene ridotta dal 3 all'1,5%, e le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di 200 euro.
Tale imposta viene applicata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Il primo rappresenta, in base all’articolo 9, comma 3, del Tuir, il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Il secondo invece, fa riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.
Con riferimento all’assegnazione o alla cessione di beni immobili ai soci, il comma 33 dell’articolo 1 riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale del bene necessario per il calcolo dell’imposta sostitutiva, sia determinato in base al valore catastale dell’immobile.
Perciò, per ottenere la differenza con il costo fiscalmente riconosciuto sulla quale determinare l’imposta, le società interessate potranno utilizzare sia il valore normale dell’immobile che quello catastale.
Il Legislatore ha previsto il pagamento dell’imposta di registro in due rate, da corrispondere con modello F24 con le seguenti modalità e termini:
Tale regime prevede, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, per le società di capitali e per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano entro il 30 settembre 2025 in società semplici, la possibilità di versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sui beni non strumentali assegnati o ceduti ai soci.
Inoltre, in merito alla qualifica dei soci, la norma prevede come condizione necessaria la loro registrazione nel libro dei soci, quando prescritto, entro il 30 settembre 2024.
L’imposta sostitutiva è pari all’8% o al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti, mentre l’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile viene ridotta dal 3 all'1,5%, e le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di 200 euro.
Tale imposta viene applicata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Il primo rappresenta, in base all’articolo 9, comma 3, del Tuir, il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Il secondo invece, fa riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.
Con riferimento all’assegnazione o alla cessione di beni immobili ai soci, il comma 33 dell’articolo 1 riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale del bene necessario per il calcolo dell’imposta sostitutiva, sia determinato in base al valore catastale dell’immobile.
Perciò, per ottenere la differenza con il costo fiscalmente riconosciuto sulla quale determinare l’imposta, le società interessate potranno utilizzare sia il valore normale dell’immobile che quello catastale.
Il Legislatore ha previsto il pagamento dell’imposta di registro in due rate, da corrispondere con modello F24 con le seguenti modalità e termini:
- la prima, pari al 60% dell’imposta dovuta, entro il 30 settembre 2025;
- la seconda, equivalente al restante 40%, entro il 30 novembre 2025.
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