3 Dicembre 2024

SAFEGUARDING PER ASD E SSD

SAFEGUARDING PER ASD E SSD

OBBLIGO DI NOMINA DI UN RESPONSABILE ENTRO IL 31/12/2024

1. PREMESSA

Entro il prossimo 31 dicembre 2024, tutte le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) dovranno nominare un Responsabile Safeguarding, una figura centrale per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, soprattutto nei confronti dei minori. Questo obbligo, introdotto dalla riforma dello sport e disciplinato dal comma 6, articolo 33 del decreto legislativo n. 36/2021, mira a rafforzare la tutela dei giovani sportivi e si lega all’adozione o adeguamento dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo (MOGC).

Inizialmente previsto per luglio 2024, l’obbligo è stato prorogato dal CONI al 31 dicembre 2024, concedendo più tempo agli enti sportivi per adeguarsi.

2. CHI E’ IL RESPONSABILE SAFEGUARDING E QUALI SONO LE SUE FUNZIONI

Il Responsabile Safeguarding è una figura istituita per garantire la protezione di minori e soggetti vulnerabili nel contesto sportivo. Le sue principali responsabilità sono:

  • Prevenzione: promuovere un ambiente sicuro e attento alla tutela dei diritti dei minori.
  • Segnalazione: ricevere e gestire eventuali comunicazioni su situazioni di abuso, violenza o discriminazione.
  • Collaborazione: fungere da intermediario tra l’organizzazione sportiva e il Safeguarding Officer dell’ente affiliato.

Secondo le indicazioni del CONI, il Responsabile Safeguarding deve essere una figura indipendente e imparziale. Sebbene non vi siano espliciti divieti, si consiglia di nominare un professionista esterno per garantire terzietà.

Le competenze richieste comprendono:

  • Conoscenze educative, psicologiche e relazionali.
  • Competenze giuridiche e legali in materia di tutela dei minori.
  • Presentazione di un certificato penale del casellario giudiziale.

Il Responsabile Safeguarding rimarrà in carica per quattro anni dalla nomina.

3. ADEMPIMENTI OPERATIVI PER ASD E SSD

L’obbligo di nomina prevede che:

  • La figura sia pubblicizzata sul sito e presso la sede dell’associazione o società.
  • Venga comunicata formalmente al Safeguarding Officer dell’ente affiliato.
  • Siano implementate procedure di segnalazione chiare e riservate, indicate nel codice di condotta o regolamento interno.
  • Vengano distribuiti a tutti i tesserati, soci e lavoratori il Modello di Organizzazione e Gestione (MOGC) e il Codice di Condotta.

Dal 1° gennaio 2025, la mancata nomina del Responsabile Safeguarding potrà comportare sanzioni, inclusa la revoca dell’affiliazione.

4. CRITICITA’ E MANCANZA DEL DECRETO ATTUATIVO

Ad oggi, non è stato ancora emanato il decreto attuativo previsto dall’articolo 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, che avrebbe dovuto definire in modo dettagliato i requisiti e le procedure operative legate alla nomina. Questa lacuna normativa ha generato incertezze tra gli enti sportivi, ma non sospende l’obbligo di designazione.

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